Il tirocinio di adozione lavorativa a distanza è un percorso di integrazione socio-lavorativa, attivato in accordo con una azienda soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/99, a favore di una persona con disabilità con problematicità tali da non poter essere collocata in alcun modo in un contesto produttivo aziendale bensì inseribile solo in un ambito protetto con tempi e modi personalizzati.
Il lavoratore con disabilità dovrà essere regolarmente iscritto al Collocamento mirato della Provincia di Lecco e considerato dal Comitato Tecnico, di cui all’articolo 8 comma 1bis legge 68/99 e successive modifiche e integrazioni, non inseribile secondo le consuete procedure di legge.
Le aziende, al fine di poter accedere ai tirocini di adozione lavorativa devono aver già stipulato una convenzione ai sensi dell’articolo 11 legge 68/99. Il servizio deve aver preventivamente verificato che non esistano al momento altri istituti (esoneri, convenzioni, compensazioni) che consentano di assolvere agli obblighi di legge.
Il servizio si incaricherà di individuare un contesto lavorativo protetto idoneo (cooperative sociali, onlus, aziende pubbliche o private) in grado di garantire lo sviluppo di un progetto di integrazione socio-lavorativa.
L’azienda, attraverso il tirocinio di adozione lavorativa a distanza, potrà conteggiare il lavoratore ai fini della copertura della quota di riserva per tutta la durata del progetto.
L’azienda, erogherà un corrispettivo complessivo annuo di 8.000 euro da versarsi in due rate semestrali anticipate. Il contributo verrà utilizzato per l’erogazione della Borsa Lavoro a favore del tirocinante, dei costi delle azioni di tutoraggio, degli oneri derivanti dal tirocinio (RC, Inail, Irap, ecc.)
Il servizio predisporrà apposito progetto personalizzato di accompagnamento al lavoro nel quale verranno precisati: i dati del lavoratore, le finalità del tirocinio, il contesto produttivo di inserimento e relative mansioni, il tutor di riferimento del Servizio, il tutor aziendale, l’entità della Borsa Lavoro.
Il tirocinio di adozione lavorativa a distanza avrà una durata massima di 11 mesi, rinnovabili. In caso di interruzione per cause non imputabili all’azienda il servizio potrà proporre altro candidato.
Il tirocinio potrà essere interrotto qualora si presentasse all’azienda l’opportunità di procedere ad una assunzione regolare di un lavoratore con disabilità.
Il tirocinante continuerà comunque a svolgere il proprio tirocinio nella ditta affidataria senza alcuna interruzione in quanto il servizio si impegna ad individuare un’altra azienda che si farà carico del progetto di adozione.