I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in base all'articolo 1 della legge 68/99.
I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (articolo 1 legge 68/99) nella seguente misura (prevista dall’articolo 3 legge 68/99):
Numero di addetti |
Quota d'obbligo d'assunzione |
15 - 35 dipendenti |
un lavoratore con disabilità |
36 - 50 dipendenti |
due lavoratori con disabilità |
Piu' di 50 dipendenti |
7% dei lavoratori occupati |
Da 51 a 150 dipendenti |
7% dei lavoratori occupati e 1 lavoratore appartenente alle seguenti categorie: vedove, orfani, e profughi |
Piu' di 150 dipendenti |
7% dei lavoratori occupati e l’1% di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: vedove, orfani, e profughi |
Le aziende che contano più di 50 dipendenti su base nazionale (dislocati in più province) calcolano la quota d’obbligo applicando l’aliquota del 7% al numero dei dipendenti impiegati in ogni provincia.
I datori di lavoro possono assumere i lavoratori con disabilità previa richiesta di nulla-osta rilasciato dal servizio Collocamento mirato. Sono inoltre tenuti a comunicare, al Collocamento mirato, la data di inizio del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l'assunzione.
Per chiamata nominativa: le aziende del territorio possono richiedere al servizio un elenco degli iscritti e selezionare direttamente il lavoratore con disabilità da inserire nel proprio organico.
Avviamento numerico: Il servizio Collocamento mirato può procedere all’avviamento numerico obbligatorio (articolo 7 legge 68/99). L’avviamento viene fatto verso quelle aziende che non hanno ottemperato agli obblighi di competenza della quota di riserva.
Le imprese possono stipulare con il servizio Collocamento mirato la Convenzione ex articolo 11 legge 68/99 per i datori di lavoro privati che ha come oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge 68/99.
In particolare la Convenzione art. 11 legge 68/99 ha lo scopo di instaurare un valido rapporto di collaborazione tra le parti sociali, di determinare i tempi e le modalità di assunzioni dei lavoratori con disabilità e di inserire soggetti con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo produttivo ordinario (articolo 11 comma 4 legge 68/99).
La Convenzione ex articolo 12 della legge 68/99 e del decreto del Presidente della Repubblica 33/2000 prevede la possibilità per il servizio Collocamento mirato di stipulare delle particolari Convenzioni con i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione di persone con disabilità, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 381/91 e con i lavoratori con disabilità professionisti anche se operanti con ditta individuale.
Le persone con disabilità assunte dalle aziende, possono così essere inseriti temporaneamente nell’organico della cooperativa sociale o nella ditta del libero professionista, verso cui il datore di lavoro si obbliga ad affidare delle commesse di lavoro e hanno l’obbligo del rientro in azienda allo scadere della Convenzione.
Le imprese possono conferire commesse di lavoro alle cooperative sociali che a loro volta assumono, per la durata della convenzione, persone con disabilità.
In questo modo le aziende possono ottemperare agli obblighi di assunzione secondo quanto previsto dalla legge 68/99.
Il servizio Collocamento mirato ha il compito di verificare il rispetto degli obblighi assunti dalle parti e individuare le persone da inserire in cooperativa nel rispetto della graduatoria.
Al termine della convenzione, la persona con disabilità ritorna in carico al servizio.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l’intera percentuale di soggetti con disabilità prevista, possono richiedere al servizio Collocamento mirato di essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione
I datori di lavoro devono presentare una domanda corredata da una relazione in cui vengano indicate le ragioni per le quali viene richiesto l’esonero (pericolosità, faticosità, mobilità territoriale, etc…)
L’ufficio, verificato il sussistere delle motivazioni presentate, può concedere l’esonero parziale.
I datori di lavoro devono, a questo punto, versare sul Fondo Regionale per l’occupazione una somma pari a € 39,21 per ciascun lavoratore con disabilità non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.
La percentuale massima di esonero è pari al 60% della quota di riserva; per i datori di lavoro operanti nel settore del trasporto privato e nel settore della vigilanza e sicurezza tale percentuale può essere elevata all’80%.
La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è prevista dall’articolo 3, comma 5 della legge 68/99 e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 333/2000. E’ concessa dai servizi competenti qualora il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale. Le ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali, originariamente previste dalla legge 68/99, sono state progressivamente ampliate ed attualmente sono costituite da:
La sospensione opera:
La sospensione dell’obbligo di assunzione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l’ha originata, con conseguente ripristino dell’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi competenti.
Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.
La sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 (articolo 4, comma 4 del decreto del presidente della Republica 333/2000).
La sospensione degli obblighi di assunzione opera automaticamente. Pertanto, per usufruire della sospensione, il datore di lavoro privato deve inviare ai servizi competenti una semplice comunicazione corredata dalla copia del provvedimento amministrativo che ammette l’impresa a uno dei trattamenti previsti come causa di sospensione o delle lettere formali dell’azienda di apertura della procedura, nel caso di mobilità e di licenziamento collettivo.
L’articolo 18 del decreto legge 5/2012 (Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 35/2012, ha innovato l’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 333/2000 prevedendo la seguente procedura:
In attesa del provvedimento amministrativo di ammissione a fruire degli ammortizzatori sociali, l’azienda può chiedere al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale, la concessione della sospensione degli obblighi in via transitoria.
Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Molti Centri per l’Impiego hanno predisposto appositi moduli per la comunicazione di sospensione degli obblighi di assunzione e per la domanda di concessione della sospensione temporanea.
I datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla legge 68/99 sono soggetti alle sanzioni contemplate dall’articolo 15 della legge 68/99.
Il mancato adeguamento agli obblighi di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo) comporta la sanzione amministrativa di € 196,05 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso.